Regolamento di Sezione

Sezione di Firenze dell’A.I.G.A.

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente alla Associazione Internazionale de Jeunes Avocats (A.J.A.)

– Sezione di Firenze –

REGOLAMENTO DI SEZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi degli artt. 1 e 6 del vigente Statuto dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – A.I.G.A. nazionale, è costituita dal 23 marzo 2002, tra gli avvocati e praticanti avvocati che aderiscono al presente regolamento, un’Associazione apartitica e senza fini di lucro sotto la denominazione “Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze”, nel prosieguo denominata per semplicità anche “Associazione” o “Sezione”.

L’Associazione potrà operare anche sotto la denominazione abbreviata di “A.I.G.A. – Sezione di Firenze”.

L’Associazione si configura con propria autonomia giuridica e responsabilità patrimoniale, fermo il rispetto di quanto contenuto nello statuto dell’A.I.G.A. nazionale, che, per completezza, qui integralmente si riporta.

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Statuto Nazionale dell’A.I.G.A. (testo vigente)

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In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente Regolamento di Sezione e dello Statuto Nazionale prevalgono queste ultime.

Art. 2 – Sede legale

L’Associazione ha sede in Firenze, via Vittorio Emanuele II, 2

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata indeterminata, ovvero fino a delibera di scioglimento da parte dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 – Scopi ed attività

L’associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa si propone i seguenti scopi:

a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA.

Per raggiungere tali scopi, l’A.I.G.A. organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

L’Associazione promuove, in piena autonomia e attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dello Statuto, degli indirizzi Congressuali e delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

In particolare l’Associazione potrà:

– svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli avvocati, nonché nelle materie complementari o comunque attinenti alle stesse;

– istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all’esercizio della professione di avvocato, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;

– promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;

– convogliare le proprie attività culturali in un apposito Centro studi che potrà operare sotto una propria distinta denominazione;

– sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza degli avvocati;

– promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza degli avvocati o complementari o comunque attinenti alle stesse;

– effettuare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni;

– intraprendere iniziative tese a favorire i legami di solidarietà e collaborazione tra i colleghi anche sotto forma di progetti ricreativi e ludici;

– promuovere attività volte al consolidamento dei rapporti con le altre professioni giuridico-legali, a un maggior riconoscimento della categoria da parte delle istituzioni, ad assumere iniziative per agevolare i colleghi all’avvio della professione e per diversificare e qualificare l’attività professionale;

– fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

Art. 5 – Fondo patrimoniale comune

Il fondo patrimoniale comune dell’Associazione è costituito:

– dalle quote di iscrizione ed associative annuali, versate dagli associati; dette quote non potranno essere in nessun caso rimborsate e costituiranno parte integrante del fondo patrimoniale comune;

– dagli eventuali contributi, sussidi, erogazioni, lasciti o liberalità devoluti da terzi;

– dai redditi derivanti dal fondo patrimoniale comune medesimo;

– dai beni comunque acquisiti;

– da ogni altra entrata comunque conseguita.

Art. 6 – Esercizi sociali e utili

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell’anno successivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione il rendiconto economico e finanziario riferito al precedente esercizio, da sottoporsi all’Assemblea generale per l’approvazione, che dovrà avvenire entro il 31 luglio. Detto rendiconto resterà depositato presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea in modo che ogni associato possa consultarlo e sarà successivamente trascritto sul libro verbali delle assemblee; sarà altresì diffuso agli associati mediante apposita comunicazione da inviarsi mediante posta elettronica o ordinaria; in alternativa alla comunicazione diretta, il rendiconto potrà essere diffuso agli associati mediante inserimento sul sito internet dell’associazione, qualora istituito.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Associati – Iscrizione e quote

Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati iscritti all’Albo di Firenze e praticanti avvocati del relativo registro che non abbiano superato il 45° anno d’età e siano liberamente esercenti a tempo pieno.

La domanda d’ammissione all’Associazione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione e deve contenere, oltre alle generalità, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di completa conoscenza e accettazione di tutte le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l’A.I.G.A. nazionale e la Sezione.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In Caso di rigetto della domanda, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile avanti il Collegio di Garanzia.

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, delibera l’ammissione dell’aspirante ove non ostino comprovate condizioni personali del richiedente che contrastino con gli scopi dell’Associazione e comunque con le previsioni Statutarie.

L’iscrizione all’Associazione comporta il pagamento di una quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione e di una quota associativa annuale, da versare all’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno, per l’anno in corso.

Per l’anno di ammissione, l’associato è tenuto al versamento della sola quota di iscrizione.

L’entità delle suddette quote è deliberataa dal Consiglio Direttivo di Sezione; tale quota dovrà essere versata da ciascun associato all’atto della sua associazione e dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre d’ogni anno.

Ai sensi dell’art. 148, comma 8, lettera c), del D.P.R. 917/1986, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Soci Onorari

 In particolari casi il Consiglio Direttivo – a maggioranza assoluta degli aventi diritto – può deliberare l’ammissione, quali “Soci Onorari”, di avvocati che, pur avendo già compiuto il 45° anno di età, si siano precedentemente distinti nella vita dell’Associazione o abbiano manifestato particolare interesse ai programmi e alle iniziative sociali.

L’iscrizione all’Associazione quale Socio Onorario comporta il pagamento di una quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione e di una quota associativa annuale, da versare all’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno, per l’anno in corso.

Per l’anno di ammissione, l’associato è tenuto al versamento della sola quota di iscrizione.

L’entità delle suddette quote è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

L’associato perde detta la qualità di socio per decadenza o per esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo di Sezione, per dimissioni, decesso o per raggiunti limiti d’età.

In questo ultimo caso l’associato che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino alla sua naturale rinnovazione.

Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’esclusione dell’associato che tenga un comportamento contrario alle norme dello Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale.

Qualora l’associato non provveda al pagamento della quota associativa annuale entro il termine del 30 aprile previsto dal precedente art. 7, decade dalla qualità di associato.

L’associato che intende cessare di far parte dell’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, l’associato uscente o gli eredi dell’associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativo sono strettamente personali e non sono pertanto trasmissibili. La quota o contributo associativo non sono in nessun caso rivalutabili.

Art. 10 – Organi

Sono organi dell’a Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo di Sezione;

c) il Presidente di Sezione;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Consiglio degli eletti.

Art. 11 – Assemblea – Competenze

L’Assemblea dell’Associazione è costituita da tutti gli associati effettivi dell’a A.I.G.A. – Sezione di Firenze e può essere convocata in sede ordinaria ed in sede straordinaria.

All’Assemblea in sede ordinaria compete:

a) eleggere, tra gli associati, il Presidente di Sezione;

b) eleggere, tra gli associati, il Consiglio Direttivo di Sezione;

c) eleggere, tra gli associati, il Collegio dei Probiviri;

d) eleggere, tra gli associati, i delegati al Congresso Nazionale ordinario e straordinario;

e) eleggere, tra gli associati, gli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal presidente di Sezione;

f) eleggere eventualmente un Collegio dei Revisori dei Conti ove ciò si renda opportuno;

g) approvare il bilancio consuntivorendiconto economico e finanziario nonché una previsione di massima sull’attività dell’esercizio in corso;

h) deliberare sulle linee politico – programmatiche dell’attività sociale e approvare la relazione morale d’indirizzo;

i) deliberare su quanto altro posto all’ordine del giorno.

All’Assemblea in seduta straordinaria compete:

a) apportare le modifiche al presente statuto;

b) sciogliere la Sezione e porla in liquidazione.

La qualifica di associato garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

I Soci Onorari sono privi sia dell’elettorato attivo che di quello passivo e potranno intervenire all’Assemblea con solo voto consultivo.

I Soci Onorari potranno essere candidati nelle liste dell’A.I.G.A. per la composizione di organismi forensi esterni all’Associazione e rappresentare l’Associazione stessa.

Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea degli Associati in sede ordinaria è composta da tutti i soci della Sezione ed è convocata almeno una volta l’anno per deliberare sui punti g) e h) del precedente art. 11.

E’ inoltre convocata in sede elettiva una volta ogni dutre anni per deliberare sui punti a), b), c), d) e) dello stesso art. 10.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo Presidente nella sede dell’Associazione o anche altrove, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione portante l’ordine del giorno, da comunicare agli associati, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio dei Probiviri, almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la riunione, tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, oppure mediante annuncio stampa da rendere pubblico per affissione che può avvenire presso le sedi del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze o per pubblicazione su un giornale a diffusione locale ovvero anche tramite telefax. Non è ammessa votazione per delega.

L’Assemblea, inoltre, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo di Sezione quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri di Sezione o da 1/5 degli associati in regola con il versamento delle quote.

Art. 13 – Funzionamento dell’Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente di Sezione o da un suo delegato, assistito dal Segretario che deve redigere il verbale d’assemblea.

I verbali delle riunioni assembleari dovranno essere trascritti su un apposito “libro verbali assemblee” da tenersi a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, e resteranno a disposizione degli associati che potranno visionarli a semplice richiesta.

Nel caso di elezione di cariche sociali di Sezione, l’Assemblea, fra i presenti aventi diritto al voto, elegge tre componenti la Commissione di Verifica Poteri, con funzioni di verifica dei poteri, delle condizioni d’elettorato attivo e passivo nonché di procedere allo scrutinio dei voti. Presiederà la Commissione l’associato più anziano d’iscrizione alla Associazione presente.

In caso di parità di voti avrà luogo il ballottaggio fra i candidati.

Le candidature a membro di Consiglio Direttivo dovranno pervenire per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax o posta elettronica, al Presidente di Sezione in carica ovvero al Segretario almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Fra gli eletti in seno al Consiglio Direttivo, l’Assemblea eleggerà il Presidente di Sezione.

Art. 14 – Quorum assembleari

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

La prima e la seconda convocazione possono essere effettuate nello stesso giorno.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti presenti.

La votazione avrà luogo per alzata di mano salvo che 1/5 dei votanti richiedono la votazione a scrutinio segreto.

L’elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

L’Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione, con l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 del totale degli aventi diritto.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti, purché vi sia il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La prima e la seconda convocazione possono essere effettuate nello stesso giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera, validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 del totale degli associati.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

La prima e la seconda convocazione possono essere effettuate nello stesso giorno.

La votazione avrà luogo per alzata di mano salvo che 1/5 dei votanti richiedono la votazione a scrutinio segreto.

Art. 15 – Elezioni nella Sezione

 Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso Ordinario, deve essere tenuta l’assemblea di Sezione per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro consigliere nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni.

L’assemblea deve eleggere i Delegati al Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi.

Art. 16 – Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea ed è il legale rappresentante della stessa Associazione.

Il Presidente di Sezione convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in ogni momento ha facoltà di assistere, e in tale circostanza presiede, alle riunioni delle Commissioni di cui al seguente art. 17; rappresenta la Sezione, insieme agli eventuali Consiglieri delegati, nel Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Il Presidente di Sezione è eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo di Sezione.

In caso di suo impedimento o assenza le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Il Presidente di Sezione è tenuto a versare al Tesoriere Nazionale, nel termine prefissato, la quota dovuta per ciascun iscritto che rivesta tale qualità al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del versamento; a comunicare al Segretario Nazionale: entro il 31 maggio di ogni anno l’elenco degli iscritti alla medesima data del 31 dicembre dell’anno precedente; fino a 20 giorni prima dell’inizio del Congresso la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione; fino a 20 o 5 giorni prima del Congresso i nominativi dei Delegati al Congresso rispettivamente ordinario e straordinario.

In caso di elezioni degli organi di Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente di Sezione effettuerà le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle stesse elezioni.

Art. 17 – Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di 9 (nove) membri o ad un massimo di 13 (tredici) membri incluso il Presidente di Sezione, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e può concedere ai singoli Consiglieri delega a perseguire obiettivi specifici secondo gli scopi statutari e le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo di Sezione dà attuazione alle linee programmatiche dell’attività sociale indicate dall’Assemblea ordinaria degli associati, ai sensi della lettera h) del precedente art. 11; sulla base dei suddetti indirizzi programmatici, formula i programmi esecutivi per le varie attività dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatta eccezione per quanto riservato all’Assemblea dal presente statuto.

Al Consiglio Direttivo di Sezione spetta altresì l’individuazione e la formulazione dell’ordine del giorno da discutere in Assemblea convocata dal Presidente. Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata a norma dell’art. 12, comma 4, del presente statuto, il Consiglio Direttivo di Sezione dovrà includere nell’ordine del giorno quanto richiesto dagli associati.

Ai sensi del precedente art. 7, spetta inoltre al Consiglio Direttivo deliberare sulle richieste di ammissione all’Associazione, nonché sulla determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo mantiene i contatti con il Consiglio dell’Ordine, le Istituzioni, i gruppi e le associazioni.

Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce tutte le volte che il Presidente di Sezione, o che ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un Consigliere di Sezione.

Si riunisce in ogni caso, almeno una volta all’anno, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.

Le convocazioni saranno fatte dal Segretario su indicazione del Presidente per raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo, a tutti i Consiglieri.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo di Sezione delibera validamente con la presenza necessaria della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevarrà la tesi cui accede il Presidente di Sezione.

Il Consigliere che, senza valido motivo, non partecipa personalmente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo di Sezione è espressamente convocato con lettera raccomandata ed in caso d’ulteriore assenza è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere.

In caso di decadenza, esclusione quale associato o dimissioni, il Consigliere potrà essere sostituito dal primo dei non eletti secondo le risultanze del verbale di votazione; ove vi sia parità di voti avrà preferenza l’associato con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.

Ove tutto ciò non sia possibile, la sostituzione avverrà per designazione del Consiglio Direttivo tramite la formula della cooptazione, sino al massimo di tre associati.

In questo ultimo casi i cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea utile, nella quale si provvederà alla loro sostituzione.

Art. 18 – Ufficio di Presidenza:

Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

L’Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e più specificamente:

– il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;

– il Segretario, oltre che a collaborare nella gestione patrimoniale della Sezione, redige e custodisce i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente o chi ne fa le veci per il mantenimento dei rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale custodisce lo Statuto della Sezione e cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci;

– il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, gestisce materialmente le quote versate dagli associati ed il fondo patrimoniale comune, predispone il rendiconto economico e finanziario nonché la relazione d’illustrazione dei medesimi da sottoporre annualmente all’approvazione, prima del Consiglio Direttivo, a norma del precedente art. 16, comma 8, e poi dell’Assemblea ordinaria; procederà altresì, in sede di assemblea ordinaria, all’esposizione del contenuto della citata relazione illustrativa.

Art. 19 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo può riconoscere alcune Commissioni alle quali potranno essere demandati compiti e poteri meramente esecutivi senza alcuna facoltà di gestire e/o utilizzare fondi dell’associazione.

Ogni Commissione potrà essere costituita da un massimo di 5 associati, fra i quali al massimo due Consiglieri, e si riunirà, previa comunicazione al Presidente di Sezione, tutte le volte che sarà ritenuto opportuno al fine dell’espletamento della funzione per la quale la stessa Commissione è stata istituita.

Il Presidente di Sezione ha facoltà di intervenire in ogni momento alla riunione della Commissione e, in tale circostanza, la presiederà.

Art. 20 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo giurisdizionale e di controllo della Sezione. Esso:

a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l’unico interprete;

b) dirime fra gli iscritti con decisione inappellabile le controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;

c) convoca l’Assemblea in caso di inattività persistente del Consiglio Direttivo di Sezione anche dopo la richiesta formulata nei modi sopra previsti sopra all’art. 12, comma 4.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi ed un supplente ed ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno convocandosi entro un mese dall’elezione del suo presidente.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

I tre componenti effettivi ed il supplente vengono eletti con voto segreto dall’Assemblea ordinaria, mentre il Presidente del Collegio viene eletto da e tra i tre componenti effettivi.

Il Collegio rimane in carica per un triennio. A termine del biennio triennio il Presidente del Collegio dei Probiviri ed i Probiviri sono rieleggibili per non più di una volta.

Dopo un’assenza ingiustificata degli stessi dalle riunioni ha luogo la decadenza dalla carica, pronunciata dal Collegio ed il componente supplente diviene effettivo.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 21 – Consiglio degli eletti

Il Consiglio degli eletti è l’organo con funzioni consultive della Sezione.

Esso è composto dagli ex Consiglieri eletti in seno al primo Consiglio Direttivo di Sezione e da tutti gli ex Presidenti di Sezione e si riunisce quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero quando sia richiesto dagli altri organi della Sezione.

Art. 22 – Scioglimento e liquidazione

L’Associazione si scioglie allorché si verifichi l’impossibilità del perseguimento degli scopi statutari, nonché, in ogni caso, per decisione dell’assemblea.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria cui spetta anche di individuare il liquidatore, qualora non sia possibile uno scioglimento immediato.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è in ogni caso destinato ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L’associazione o le associazioni a cui devolvere il fondo patrimoniale comune sono individuate dall’assemblea contestualmente alla delibera di scioglimento.

Art. 23 – Incompatibilità e rotazione degli incarichi

La carica di Presidente della Sezione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di componente del Consiglio degli eletti è incompatibile con ogni altra carica di consigliere del Consiglio Direttivo di Sezione.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività degli associati, l’Associazione promuove, conformemente all’art. 17 dello Statuto Nazionale, il principio della rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

Art. 24 – Ineleggibilità

1. Il Presidente ed i Consiglieri Nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.

Art. 25 – Dichiarazione di conformità a norme fiscali

Agli effetti fiscali, il presente Statuto è dichiarato conforme alle clausole di cui all’art. 148, comma 8, del T.U.I.R. ed all’art. 4, comma 7, del D.P.R. 633/1972.

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