statuto nazionale AIGA

Statuto Nazionale dell’A.I.G.A. (testo vigente)

PARTE PRIMA COSTITUZIONESCOPIPATRIMONIO E SOCI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E’ costituita, dal 7 giugno 1966, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), con sede in Roma e durata illimitata.

2. L’Associazione di categoria, in quanto composta da soli avvocati e praticanti avvocati, e? apartitica e non ha scopo di lucro.

3. Presso ogni circondario di Tribunale d’Italia, ovvero presso ogni luogo ove esista un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, puo? essere costituita una Sezione dell’AIGA.

In caso di soppressione dell’Ufficio Giudiziario ovvero del Consiglio dell’Ordine di riferimento, la sezione ivi costituita ha facolta? di mantenere la propria sede.

Ogni Sezione puo? adottare un proprio Regolamento purche? compatibile con il presente Statuto. 4. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto.

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’

1. L’Aiga si propone di :

a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonche? agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalita? alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificita? nei processi di integrazione con le realta? sociali ed economiche;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA;

2. Per raggiungere tali scopi, l’AIGA organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attivita? scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari

ART. 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’AIGA e? costituito dalle quote versate dalle sezioni, dai contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti.

* In vigore dal 13 ottobre 2014. Testo risultante dalle modifiche deliberate dal Congresso Straordinario di Foggia del 27 settembre 2014.

2. E? fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche? fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovra? essere interamente devoluto ad altra Associazione o Ente avente finalita? non lucrative, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

ART. 4 – SOCI E QUOTE

1. L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari , benemeriti e sostenitori. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Congresso, su proposta della Giunta o di 20 consiglieri del CDN , puo? deliberare l’iscrizione quale socio d’onore di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attivita? in favore degli scopi dell’Associazione. Allo stesso modo il Congresso puo? deliberare l’iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino all’Associazione una speciale quota annuale di iscrizione. Sono soci sostenitori tutti coloro che, anche avendo superato il 45° anno di eta?, intendano fruire dei servizi dell’associazione in sede locale e nazionale e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attivita? e gli scopi perseguiti dall’associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla sezione di appartenenza, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Solo i soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo; i soci d’onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione.

2. Possono iscriversi all’Associazione, come soci effettivi, tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di eta? e siano liberamente esercenti a tempo pieno.

Il numero dei soci e? illimitato.

La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione presso il circondario di riferimento o presso il cui Albo degli Avvocati o Registro dei Praticanti Avvocati e? iscritto l’aspirante, ovvero nel cui territorio di competenza il richiedente ha un proprio domicilio professionale.

Nei soli casi di inapplicabilita? dei suddetti criteri territoriali, la domanda di ammissione potra? essere indirizzata presso una delle sezioni a scelta del richiedente.

Il Consiglio delibera entro i successivi 15 giorni e l’iscrizione ha effetto dal giorno della delibera di accoglimento della domanda.

In caso di rigetto, l’aspirante puo? inoltrare nuovamente la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

3. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione.

All’inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare annualmente alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e, comunque, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4. La qualita? di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissione o per raggiunti limiti di eta?. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ultimo congresso ordinario.

5. Il Consiglio Direttivo di Sezione puo? deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione e? impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.

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6. Il Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Giunta Nazionale delibera la perdita della qualita? di organo dell’Aiga a carico delle Sezioni che siano morose da oltre due anni nel pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale, e che siano rimaste inadempienti nonostante l’invito ricevuto dal Tesoriere Nazionale di procedere al pagamento delle quote dovute per gli anni di riferimento in un termine non inferiore a trenta giorni.

Tale delibera diventa esecutiva decorsi quindici giorni dalla sua adozione ed e? impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia nel termine perentorio di quindici giorni successivi all’adozione stessa.

ART. 5 – ORGANI

1. Sono organi territoriali dell’Aiga: a) le Sezioni; b) i Coordinatori regionali;

PARTE SECONDA ORGANI E FUNZIONI

Sono organi nazionali dell’Aiga: c) il Congresso; d) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN); e) la Giunta; f) L’Ufficio Legislativo g) il Presidente; h) il Collegio di garanzia; i) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.

ART. 6 – SEZIONI

1. La Sezione e? composta da almeno 20 iscritti.

La domanda per la costituzione della Sezione, con l’eventuale regolamento adottato e l’elenco soci unitamente alla prova del pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale, deve essere inoltrata al Presidente e al Segretario Nazionale i quali provvedono ad inserirla all’ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale successiva al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva con maggioranza semplice dei Consiglieri presenti la costituzione delle sezioni.

Nella domanda di costituzione devono essere indicati il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere unitamente ai componenti il Consiglio Direttivo della Sezione, nonche? gli eventuali Consiglieri Nazionali, diversi dal Presidente di Sezione.

E? consentita la costituzione o la permanenza in vita di Sezioni con un numero di iscritti inferiore a 20 su deroga concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3 dei presenti.

Per le Sezioni gia? costituite la deroga dovra? essere richiesta al primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo al venir meno del requisito numerico minimo.

2. Il Presidente di Sezione cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; e? responsabile delle comunicazioni con il Segretario ed il Tesoriere Nazionale, la Giunta ed il Coordinatore Regionale.

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3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attivita?, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta; hanno propria autonomia e responsabilita? patrimoniale.

4. Il Presidente della Sezione e? tenuto a versare annualmente al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 30 Giugno e a comunicare al Segretario Nazionale:

– entro il 30 Giugno di ogni anno, l’elenco degli iscritti utilizzando l’apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale;

– entro 20 giorni prima dell’inizio del Congresso ordinario la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente;

– entro 20 giorni prima del Congresso ordinario i nominativi dei delegati al Congresso; – entro 5 giorni prima dell’inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso.

In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

5. Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente di Sezione preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario e nel Consiglio Direttivo Nazionale.

L’elettorato attivo e? comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. prima del voto stesso, cosi? come in caso di preesistente morosita?, per una o piu? annualita?, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso termine ed il Presidente di Sezione ne abbia dato comunicazione al Segretario e al Tesoriere Nazionale da almeno 10 giorni o nel solo caso del Congresso straordinario da almeno 5 giorni.

6. Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del CDN, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto tra la posizione assunta dalla Sezione e quella assunta dal CDN o dal Congresso, puo? comportare – su proposta della Giunta o del Collegio di Garanzia ed ai sensi dell’art. 12, comma IV, lett. i) – la perdita della qualita? di soci dell’Aiga per gli iscritti alla medesima Sezione e l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione, venendo meno la qualita? di organo dell’Aiga.

ART. 7 – COORDINATORI REGIONALI

1. I Coordinatori Regionali curano l’attivita? organizzativa e, segnatamente, i rapporti e le comunicazioni tra le sezioni di una medesima regione e provvedono al loro raccordo, attraverso i coordinatori d’area, con gli organi nazionali.

Gli stessi avranno cura di assicurare la convocazione, per ogni anno, di almeno tre coordinamenti regionali.

ART: 7 Bis – CONSULTA NAZIONALE DELLE REGIONI

Almeno una volta all’anno, per il tramite del Segretario Nazionale, il Presidente dell’Associazione convoca e presiede la Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai coordinatori regionali e dai coordinatori d’area.

La Consulta ha lo scopo di esaminare le criticita? presenti sul territorio, a livello organizzativo e anche professionale, nel quadro della situazione politica di ogni regione.

ART. 8 – CONGRESSO

1. Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni, di regola nel mese di ottobre, ed e? composto dai Delegati delle Sezioni, in misura di un delegato per ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5, oltre al Presidente di Sezione, che e? delegato di diritto.

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Il numero degli iscritti alla base del computo dei delegati corrisponde alla media degli iscritti dichiarati dalle Sezioni e in regola con tutti gli adempimenti statutari, nell’anno del Congresso e in quello precedente.

2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 6, comma quarto, oltre ad esprimere il proprio voto, puo? rappresentare, a tal fine, altri due delegati della medesima sezione.

3. La sessione congressuale dura dalla convocazione del Congresso sino alla conclusione dello stesso.

4. Il Congresso ordinario viene convocato dal Presidente dell’Associazione mediante avviso scritto da comunicarsi alle Sezioni almeno 150 giorni prima del suo inizio.

5. Il Congresso, attraverso il piu? ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a scrutinio segreto.

6. In ogni momento possono tenersi Congressi Straordinari per deliberare su questioni di preminente interesse per l’Associazione; ad essi si applicano le medesime regole del Congresso Ordinario, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 30 giorni di anticipo e puo? essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o la Giunta oppure da 1/5 delle Sezioni in regola con gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 4.

7. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi prima del Congresso stesso. Il Congresso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed e? validamente costituito con la presenza di almeno la meta? dei delegati alla prima convocazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Ogni sezione e? rappresentata nel CDN dal proprio Presidente e da un consigliere per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40. In caso di impedimento il Presidente puo? delegare il Vice Presidente.

2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo l’elezione del Presidente Nazionale, dal Segretario cui le Sezioni devono far pervenire i nominativi nei termini di cui all’art. 6, comma 4°. Eventuali mutamenti devono essere riferiti dal Segretario al CDN subito dopo averne ricevuta comunicazione. I componenti durano in carica fino al Congresso ordinario successivo.

3. Il Consiglio e? presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio o 1/3 dei componenti la Giunta, con avviso inviato almeno 15 giorni prima.

4. Per la validita? delle sedute e? necessaria la presenza, alla prima convocazione, di almeno la meta? dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto, sempreche? siano stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 6, comma quarto.

5. Il Consiglio: a) elegge la Giunta; b) elegge il Collegio di garanzia;

c) sollecita, coordina ed indirizza le attivita? delle Sezioni; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dal Congresso; delibera la convocazione del Congresso Straordinario;

d) delibera le iniziative e le attivita? per attuare le scelte congressuali ; e) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

f) approva i bilanci preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale da redigersi obbligatoriamente;

g) stabilisce, all’inizio di ciascun mandato, l’ammontare della quota che le Sezioni devono versare al Tesoriere nazionale per ciascun iscritto;

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h) delibera – ai sensi degli artt. 6, comma VI, e 12, comma IV lett. i), del presente Statuto – previa audizione degli iscritti alla Sezione che dovessero chiedere al Presidente nazionale di essere sentiti nel CDN avente all’OdG il provvedimento di cui al presente comma, la perdita della qualita? di organo dell’AIGA;

i) delibera ai sensi dell’art. 4 comma 6 la perdita della qualita? di sezione dell’Aiga per le sezioni morose da oltre due anni nel pagamento delle quote alla Tesoreria Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale redige i verbali delle sedute del CDN e li trasmette ai componenti dello stesso appena disponibili e comunque prima della successiva seduta del CDN.

ART. 10 – GIUNTA

1. La Giunta e? formata da 15 membri ed e? composta: a) dal Presidente dell’Associazione, che la presiede;

b) da Due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere dell’Associazione che compongono, con il Presidente, l’Ufficio di Presidenza;

c) da altri 9 membri, tre dei quali con funzioni di Coordinatori, rispettivamente delle aree nord – centro – sud dell’Italia;

d) un rappresentante della Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi, nominato dalla medesima Conferenza.

2. Possono far parte della Giunta i Consiglieri Nazionali o i Delegati all’ultimo Congresso. Il mandato dura fino al Congresso ordinario successivo.

3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN a maggioranza assoluta, ad eccezione del rappresentante della Conferenza degli Eletti che e? nominato dai componenti della stessa Conferenza nella prima seduta successiva alla sessione congressuale, da tenersi contestualmente alla seduta del primo CDN.

Su proposta del Presidente eletto, il Congresso puo? derogare i termini di convocazione del primo CDN successivo al Congresso ordinario.

4. La Giunta:

a) attua l’indirizzo politico – programmatico individuato dal Congresso secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale;

b) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali, in Italia e a livello internazionale.

5. La Giunta e? convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con avviso inviato almeno 7 giorni prima, tranne per i casi di urgenza. Per la validita? della seduta occorre la presenza, alla prima convocazione, di oltre la meta? dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART: 10 Bis – UFFICIO LEGISLATIVO

1. L’Ufficio legislativo e? formato da due membri entrambi nominati dal Presidente dell’Associazione tra i Consiglieri Nazionali o i Delegati all’ultimo Congresso, nel primo Cdn successivo alla sua elezione.

Esso si riunisce in concomitanza con i lavori della Giunta.

I componenti dell’Ufficio Legislativo provvedono all’esame degli atti e provvedimenti normativi riguardanti l’Associazione, nonche? a elaborare proposte e rilasciare pareri in ambito legislativo e regolamentare.

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ART. 11 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede l’Ufficio di Presidenza, la Giunta, il Consiglio Direttivo Nazionale, la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi ed il Congresso sino all’elezione del nuovo Presidente. Il mandato dura fino alla elezione del successivo Presidente.

2. L’Ufficio di Presidenza e? parte integrante della Giunta ed e? composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere .

L’Ufficio cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della Associazione e piu? specificamente :

– I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attivita? e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, il Vice Presidente piu? giovane lo sostituisce fino a nuova elezione.

– Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell’Associazione ed effettua congiuntamente con il Tesoriere la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo. E? responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione. A tal fine viene coadiuvato dai 3 Coordinatori d’area che, per le aree di rispettiva competenza, raccordano l’attivita? dei coordinatori regionali dell’area nonche? tra essi e la Giunta.

– Il Tesoriere e? responsabile del patrimonio e tiene la contabilita? dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri, che effettua unitamente al Segretario, redige i bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Presidente neoeletto puo? prorogare, qualora lo ritenga opportuno, il Segretario ed il Tesoriere uscenti fino all’elezione della nuova Giunta, dandone comunicazione al Congresso ordinario.

4. Il Presidente puo? dotarsi di appositi Dipartimenti a cui demandare lo studio delle singole materie giuridiche delle quali ritiene opportuno l’approfondimento anche ai fini dell’attuazione, durante il mandato, del proprio programma operativo.

ART. 12 – COLLEGIO DI GARANZIA

1.Il Collegio di Garanzia e? composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra soci o anche tra ex soci cessati per limiti di eta?, purche? quest’ultimi abbiano fatto parte dell’Ufficio di Presidenza o della Giunta, ad eccezione degli ex Presidenti Nazionali. L’elezione e? effettuata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva al Congresso Ordinario. La carica e? incompatibile con altre cariche nell’Aiga. Il mandato dura fino al primo CDN successivo al nuovo Congresso Ordinario e non e? consecutivamente rinnovabile.

2. Subito dopo l’elezione i componenti del Collegio di Garanzia eleggono a loro volta a maggioranza assoluta, con scrutinio segreto, il Presidente che nomina, tra i componenti, il Segretario e comunica immediatamente al Segretario Nazionale gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti i componenti il Collegio ai fini della ricezione delle comunicazioni e degli eventuali ricorsi al Collegio.

3.Il Collegio e? convocato dal Presidente entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso presso la sede sociale con avviso inviato via pec o fax almeno 5 giorni prima, ridotto a due per i casi di comprovata urgenza, quando occorra delibare in merito a questioni, anche interpretative delle disposizioni statutarie, poste dagli organi dell’Associazione o da qualsiasi socio con ricorso motivato indirizzato anche via pec al Presidente del Collegio e comunque depositato presso la Sede sociale.

4.Il Collegio di Garanzia e? validamente costituito con la presenza di tre componenti. Alla prima convocazione, esaminato il ricorso, il Collegio garantisce l’instaurazione del contraddittorio invitando i controinteressati a depositare proprie note illustrative entro i successivi 15 giorni, ridotti a 5 per i casi di comprovata urgenza, e se non vi sono necessita? dichiara chiusa la fase istruttoria.

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5. Il Collegio delibera entro e non oltre i 20 giorni successivi alla chiusura dell’istruttoria, ridotti a 5 per i casi di comprovata urgenza. Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili, adottate a maggioranza assoluta e con efficacia vincolante.

6. Il Collegio, nell’esercitare le funzioni di controllo sul rispetto dello Statuto, in particolare:

a) Vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali e? l’unico interprete; dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell’Associazione;

b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo di Sezione ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 6, nonche? in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 3;

c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimento di approvazione o di rigetto delle domande per la costituzione delle nuove Sezioni deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dei provvedimenti di cancellazione per morosita? assunti ai sensi dell’art. 4 comma 7.

d) Propone all’Assemblea di Sezione, che sola puo? deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;

e) Propone all’Assemblea di Sezione, che sola puo? deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;

f) Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) assegna un termine per la convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo di Sezione, puo? convocare direttamente le Assemblee nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti;

g) Adotta anche d’ufficio i provvedimenti di decadenza e di espulsione di cui all’art. 17, u. c., dello Statuto;

h) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale o il Congresso in caso di necessita? o di inerzia degli organi competenti;

i) Nei casi previsti dalle lett. d) ed e) verifica – entro un minimo di 30 ed un massimo di 60 giorni dal termine assegnato alla sezione per la convocazione dell’assemblea – se le decisioni dell’assemblea di sezione, contraddicendo o negando l’accertamento della violazione di cui all’art. 6, comma VI, si pongano in contrasto con il presente Statuto e, in tal caso, propone al CDN – entro 120 giorni dal termine assegnato ai sensi della precedente lett. f) – di deliberare, nei confronti della medesima sezione, la perdita della qualita? di organo dell’AIGA.

ART. 13 – CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI

1. La Conferenza e? composta da tutti i soci dell’Associazione che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli Ordini, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense e negli altri Organismi ed Istituzioni Forensi cui l’AIGA riconosce titolarita? di rappresentanza dell’Avvocatura .

2. La Conferenza coordina le attivita? degli iscritti all’Aiga nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, partecipa alla individuazione degli indirizzi politico – programmatici dell’Associazione e ne sostiene gli sviluppi e l’attuazione, svolge attivita? di informazione e di raccordo con la Giunta.

3. La Conferenza e? presieduta dal Presidente dell’AIGA che la convoca almeno una volta all’anno. Alle riunioni partecipano di diritto i membri dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta Nazionale.

4. Il Presidente, subito dopo il primo Consiglio Nazionale successivo alla sessione congressuale, convoca la Conferenza che procedera? alla elezione del proprio rappresentante nella Giunta Nazionale.

E? ammesso il voto per delega con i limiti previsti dall’art. 8, comma 2 del presente Statuto.

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ART. 14 – ELEZIONI NELLE SEZIONI

PARTE TERZA ELEZIONI DEGLI ORGANI

1. Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni.

2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi.

3. I Presidenti delle Sezioni di ogni regione, immediatamente dopo la elezione della Giunta, nel corso del medesimo CDN, si riuniscono in assemblea convocata dal Presidente della Sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore regionale che da? immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

ART. 15 – ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il CDN, nella prima seduta successiva al Congresso che ha eletto il Presidente, su proposta del Presidente, elegge l’Ufficio di Presidenza (ovvero i due Vice presidenti, il Segretario, il Tesoriere ), i 3 Coordinatori d’area ed i rimanenti membri della Giunta, nonche? i componenti del Collegio di Garanzia.

ART. 16 – ELEZIONI NEL CONGRESSO

1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Congresso Ordinario. Possono candidarsi tutti i soci effettivi dell’Associazione. E? dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

2. Le candidature, corredate della firma di presentazione di almeno 10 componenti del CDN, vanno presentate, fino al ventesimo giorno dalla data fissata per l’inizio del Congresso, all’Ufficio di Presidenza che per il tramite del Segretario Nazionale ne dispone la immediata comunicazione a tutte le Sezioni.

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente piu? giovane che, ove manchino piu? di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente il Congresso ordinario.

4. In caso di candidatura alla Presidenza avanzata dal Segretario e/o dal Tesoriere Nazionale, la Giunta nomina, non oltre quindici giorni prima dalla data del Congresso, un componente in sostituzione di ciascun candidato, ai soli fini della verifica poteri in sede congressuale.

La verifica poteri, in ogni caso, deve essere completata entro e non oltre il giorno prima della conclusione del Congresso.

PARTE QUARTA INCOMPATIBILITA? E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 17 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione dell’Associazione e? incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonche? di

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altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi. La carica di Presidente Nazionale o Presidente di Sezione e? inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere.

1 bis. La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta, di consigliere del CDN (ricoperta non in quanto Presidente di Sezione) puo? essere mantenuta non oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente Nazionale non e? rieleggibile.

2. Al fine di favorire la piu? ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attivita? degli associati, l’Aiga promuove il principio della rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica assunta dal socio in Organismi Forensi istituzionali ed associativi non puo? essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio Direttivo della Sezione cui e? iscritto il socio, con delibera adottata a scrutinio segreto, puo? proporre al Collegio di Garanzia l’espulsione del socio medesimo. Il Collegio di Garanzia procede d’ufficio in caso di inerzia del Consiglio Direttivo della Sezione.

PARTE QUINTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 – NORME TRANSITORIE 1. Abrogato 2. Il termine afferente le incompatibilita? e la rotazione degli incarichi decorre dal 10.10.2000. 2bis. Abrogato

3. Entrano in vigore il giorno successivo alla chiusura del congresso ordinario del 2013 le seguenti modifiche:

  1. a)  quinto comma dell’articolo 4;
  2. b)  primo comma dell’articolo 12;
  3. c)  primo comma dell’articolo 17.

ART. 19 – NORME FINALI 1. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione.

2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti al Congresso. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Salvo diversa previsione le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro approvazione.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale puo? adottare un regolamento per la disciplina delle attivita? del Congresso e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalita? possono procedere la Giunta, il Collegio di Garanzia e la Conferenza degli Eletti negli Organismi Forensi per adottare i rispettivi regolamenti le cui previsioni non possono porsi in contrasto con le norme previste dal presente Statuto. 

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